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venerdì 9 settembre 2011

Il processo civile telematico: 3)-il PolisWeb e le comunicazioni di Cancelleria

In questa breve disamina del PCT, è ora di parlare del PolisWeb. Esso è un sottosistema costituito dall'applicazione per la consultazione Web delle informazioni contenute nei registri dei procedimenti (presenti in SICC, qui l'approfondimento in ordine ai Registri informatizzati delle cancellerie), e/o nei documenti afferenti ad un procedimento, in ambiente di repository documentale.

Vediamolo più in dettaglio.


Il PolisWeb
Detto semplicemente, il PolisWeb è un sistema che rende possibile agli avvocati la consultazione via internet, in tempo reale, dei dati e dei documenti dei registri informatici delle Cancellerie dei Tribunali, delle corti d'Appello e di tutti gli uffici giudiziari abilitati, anche fuori distretto e, a breve, anche presso la Corte di Cassazione. 

La consultazione può avvenire sia in ambiente Intranet, all'interno dell'Ufficio Giudiziario, che in ambiente Internet attraverso il Punto di Accesso (PdA). Per connettersi al PolisWeb è necessario autenticarsi presso il PdA di riferimento, con il dispositivo di autenticazione in possesso (chiavetta USB o smart-card).

Mediante PolisWeb, il professionista, che può accedere alle informazioni relative solo ai fascicoli nei quali risulta costituito in cancelleria, può richiedere una pluralità di informazioni che vanno dallo storico relativo al periodo intercorso dall'ultima connessione o da un intervallo di tempo indicato.
Per ogni fascicolo trovato è riportato il numero e l'anno di ruolo, le parti principali e per ogni evento è riportata la data dell'evento, la descrizione dell'evento stesso (ad es.: scioglimento di una riserva, deposito di una memoria, et cetera...) e il riferimento all'eventuale documento. In futuro sarà possibile anche estrarre copia dei documenti prodotti dalle parti, dei provvedimenti del giudice, delle comunicazioni di cancelleria, etc.

Da un punto di vista squisitamente tecnico, la consultazione dei procedimenti e degli atti tramite il PolisWeb si svolge nel seguente modo: 

-> l'avvocato sottopone al PolisWeb, presente sul PdA, una richiesta di consultazione -> il PdA autentica l'utente e inoltra la richiesta all'Ufficio Giudiziario -> il sistema all'interno dell'Ufficio Giudiziario restituisce le informazioni a seguito dell'interrogazione del Registro Informatico interessato e le inoltra al PdA -> il PolisWeb presenta le informazioni in consultazione all'avvocato.

Il front-end di PolisWeb è realizzato con JSP, customizzabile nel layout, e può quindi essere inserito nelle pagine web di un Punto di Accesso o nella schermata di un gestionale che ne preveda l'integrazione.

Al riguardo, in ambiente Mac si segnala il gestionale EasyLex di SoftLab, soluzione eccellente per la gestione dello studio legale che, fra le numerose funzioni, da tempo prevede una stretta integrazione con il PolisWeb, consentendo, con pochi passaggi, di aggiornare le pratiche contenute nel gestionale con i nuovi eventi ricavabili dal PolisWeb nazionale (ad es., il rinvio di una udienza, il deposito di un atto di controparte, etc.).

Per maggiori Informazioni, vi invito a visitare il sito web www.softlab.it


Le comunicazioni di Cancelleria
L'art. 51 del D.L. 112/2008 del 25 giugno 2008 stabilisce che con decreto del Ministro (per circondario) le notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici, vengano effettuate soltanto per via telematica, utilizzando l'infrastruttura telematica. Il messaggio, con l'eventuale provvedimento del giudice allegato, è inviato dal sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo elettronico del destinatario. 

La funzionalità di invio è integrata nel registro di cancelleria, ed avviene in automatico, a seguito dell'aggiornamento del registro stesso da parte del cancelliere; la ricevuta di posta certificata è automaticamente inserita nel fascicolo informatico e ivi conservata. 

A breve, le comunicazioni di Cancelleria arriveranno (gradualmente) sul recapito PEC, così come stabilito dal D.M.  44 del 21/2/2011.

In particolare, il Decreto citato, all'art. art. 16 (Comunicazioni per via telematica) dispone che:
"1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata.
 5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico
".

Pertanto, è opportuno, pur nelle more del periodo di transizione, che i professionisti attivino subito i loro indirizzi PEC al fine di avere pronta cognizione di tutte le comunicazioni, quand’anche di test, effettuate dagli Uffici.

(continua con: Il processo civile telematico: 4)-i registri informatizzati di Cancelleria: SICID, SIECIC, SIGP) 

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